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Poteva esser posta la parola “fine” alla querelle, in merito all’utilizzo del nome “Famiglie dell’Amarone d’Arte”, fra Le Famiglie dell’Amarone d’Arte soc. cons. a. r.l. (associazione veronese che riunisce 13 produttori di Amarone) ed il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella.

Ed invece no.

L’annosa vicenda giudiziaria non è destinata a concludersi in tempi stretti; data la presentazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 4333/2019 della Corte D’Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di imprese (in parziale conferma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Venezia).

Tale sentenza di secondo grado (pubblicata per due volte su “Il Sole 24 Ore” ed “Il Corriere della Sera”) ha sancito il divieto per “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte soc. cons. a. r.l.”, di utilizzare nella propria denominazione sociale la parola “Amarone” ed ogni riferimento alla DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) “Amarone della Valpolicella”; nonché ha accertato la nullità del relativo marchio.

Ciò alla luce della violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 297/2004 relativo al divieto di utilizzare la “denominazione protetta” nella denominazione sociale di un’organizzazione diversa dal consorzio di tutela (divieto ribadito negli artt. 26 del D. Lgs. n. 61/2010 e 27 della L. n. 238/2016).

Un divieto concernente anche l’uso di una sola parte della denominazione laddove l’utilizzo parziale sia idoneo a produrre i medesimi effetti dell’uso dell’intera denominazione; così inducendo in errore il consumatore circa il soggetto “istituzionalmente” deputato alle funzioni di tutela.

La nullità del marchio è stata statuita anche con riferimento all’art. 20 del D. Lgs. n.61/2010 (oggi abrogato e sostituito dalla L. n. 238/2016); in merito alla tutela delle denominazioni d’origine e delle menzioni tradizionali con riferimento ad un uso non conforme delle medesime rispetto a quanto stabilito nei relativi “disciplinari di produzione”.

Nello specifico, secondo la sentenza della Corte d’Appello, la scritta “Famiglie dell’Amarone” (posta in evidenza con caratteri grandi e soprattutto collegata alla parola “d’arte”) presenta un carattere laudativo. Ciò in quanto induce il consumatore a ritenere che si tratta di un vino appartenente alla categoria dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella”; così configurando un atto di concorrenza sleale.

Non ci resta che attendere la pronuncia di legittimità.

Avv. Giovanna Bratti

Avv. Davide Torcello

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