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Con la Circolare n. 47 del 23 marzo u.s. (recante “Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”), l’I.N.P.S. ha esplicitato le modalità di fruizione del nuovo esonero contributivo previsto in favore dei neoiscritti alla previdenza agricola.
Il beneficio, già previsto con la Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), sarà fruibile dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) under 40, che si iscriveranno (o si siano già iscritti a partire dal 1 gennaio u.s.) nella previdenza agricola.
Pertanto, coloro che si iscriveranno in detto registro a far data dal 1 gennaio u.s. al 31 dicembre p.v., saranno esonerati dal versamento dei contributi per i primi tre esercizi finanziari, nella misura massima di €15.000,00.
A tal proposito, è stato specificato che il limite massimo dello sgravio è stato calmierato sulla scorta delle agevolazioni previste per il regime c.d. de minimis; ciò anche in relazione al dettato di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 (recante “Il nuovo Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis»”) e n. 1048/2013 (recante “Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”) recepiti nell’ordinamento italiano.
Difatti, qualora si dovesse verificare il superamento di detta soglia, l’esonero di cui in parola non potrà essere concesso; neanche in modo parziale (ovvero per la parte che non ecceda il massimale innanzi indicato).
Inoltre, è stato chiarito che l’esonero contributivo concernerà i soli contributi pensionistici, e che quindi resteranno dovuti sia la quota maternità sia il contributo INAIL.
E’ doveroso segnalare, altresì, che il beneficio di cui si tratta non potrà essere cumulato con altre riduzioni od esoneri previsti dalla normativa vigente. Anche in tale ipotesi, qualora dovessero concorrere più esoneri o riduzioni, in sede di analisi della tariffa applicabile, troverà attuazione l’agevolazione più favorevole al singolo contribuente.
L’iter procedurale da seguire, si legge in chiusura nella Circolare, dovrà avvenire necessariamente seguendo le modalità telematiche; pena, la non ammissione al beneficio.
I contribuenti i quali volessero accedere al bonus, pertanto, dovranno accedere al cassetto previdenziale per gli agricoltori autonomi e compilare il form telematico predisposto, denominato “esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021”.
Un’agevolazione di non poco momento per l’imprenditoria agricola giovanile, considerando il periodo storico che si sta vivendo e lo stato di allerta nel quale brancola la filiera agroalimentare nazionale a causa dei continui stop che hanno interessato (ed interessano tutt’ora) il canale Horeca.
Avv. Davide Torcello
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