LE LINEE GUIDA PER IL RISANAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE

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Sul chiudersi del corrente mese di febbraio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato leLinee guida per il risanamento delle imprese agricole; ciò al fine di gestire le crisi aziendali e favorire la continuità delle imprese del settore colpite dalla pandemia.

Secondo gli ultimi dati rilasciati dalla Coldiretti, dall’inizio della pandemia la filiera agricola ha perso ben 11,5 miliardi di euro; ciò, soprattutto, a seguito dell’interruzione del canale Horeca.

Il documento, redatto in collaborazione con le Associazioni rappresentative degli imprenditori agricoli (tra le quali Coldiretti, Confagricoltura ed AnBI), nasce con l’intento di favorire l’estensione della disciplina della normativa dell’insolvenza e della crisi d’impresa anche in favore delle imprese agricole.

Oggi l’ordinamento accorda all’imprenditore agricolo in difficoltà la possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare); alla procedura della transazione fiscale (ex art. 182 ter, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare) o agli accordi di composizione della crisi, previa esibizione di idonea documentazione contabile.

Com’è noto, però, le aziende agricole non sono tenute né alla stesura dei bilanci né alla redazione di documenti che attestino la situazione patrimoniale aziendale.

Proprio per tale ragione, sembrerebbe ad esse preclusa la possibilità di avvantaggiarsi di taluni di quegli strumenti di tutela che l’ordinamento, invece, accorda alle altre imprese (nello specifico, si fa riferimento agli accordi di composizione della crisi).

Le citate Linee guida, nell’individuare un percorso volto a facilitare l’accesso delle imprese di cui in parola alla procedura di composizione della crisi, richiamano la modifica che il c.d. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) ha apportato all’art. 9 c. 3 della L. n. 3/2012.

Nel testo della norma si legge che l’imprenditore che voglia accedere agli accordi di composizione della crisi è tenuto al deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

Ciò, al fine di rendere edotto l’Organismo di composizione della crisi (o l’attestatore) circa lo stato di dissesto della realtà aziendale di cui si tratta.

Pertanto, l’imprenditore agricolo che voglia accedere a detta procedura, potrà/dovrà farsi parte diligente, e provvedere a far redigere da un Professionista un documento, che rispettando i criteri di correttezza, veridicità e chiarezza, illustri la situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa.

La redazione di tale documento, a tenore di quanto dichiarato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potrà avere anche una valenza accessoria.

Detta documentazione, infatti, potrà essere utile anche nella eventuale fase di richiesta di finanziamento presso gli istituti bancari; atteso che la redazione di detto documento oltre che di un piano economico finanziario prospettico, potrebbero essere utile ai fini della valutazione dell’accesso al credito.

Avv. Davide Torcello

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