LE NUOVE DEFINIZIONI “OIV” IN TEMA DI INDICAZIONE GEOGRAFICA (IG) E DI DENOMINAZIONE D’ORIGINE (DO)

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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RISOLUZIONE OIV-ECO N. 656-2021”

La lenta e faticosa riemersione dalla crisi legata alla pandemia da Coronavirus, come noto, ha occupato (ed occupa tutt’ora) gli operatori attivi nei più disparati settori dell’economia nazionale.

Questi ultimi, dal canto loro, si sono sforzati di individuare ed attuare le soluzioni ritenute più consone per perseguire la “Ripresa” del sistema italiano; cui espressamente si riferisce l’ormai celebre PNRR del Governo (per l’appunto, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”).

In quest’ottica, chiaramente, suscitano grande attenzione le dinamiche proprie del comparto bancario; che tanta e tale importanza riveste per le sorti dell’economia nazionale (e non solo).

Un focus particolare merita, in tal senso, il sistema del credito cooperativo; storicamente innervato nel tessuto produttivo, commerciale, imprenditoriale della nostra Regione e, più in generale, nell’intero scenario economico nazionale.

La scorsa primavera si è infatti registrata, a livello politico, la presentazione della cd. “Risoluzione Buratti”; la quale, in via di estrema sintesi, riguardava una serie di iniziative volte a sostegno proprio delle banche di credito cooperativo.

A quanto si apprende dal sito internet della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, la VI Commissione Finanze, facendo seguito a detta presentazione, ha di recente avviato un ciclo di audizioniinformali; tese alla riflessione su tali proposte, nonché alla contestuale audizionedi rappresentanti del comparto creditizio cooperativo – rurale direttamente interessato.

Addentrandosi più nello specifico, ciò che viene richiesto al Governo italiano è di rendersi promotore, a livello di Unione Europea, di un’opera di revisione dei vigenti Regolamenti e delle vigenti Direttive eurounitarie in ambito bancario; evidentemente volta ad agevolare l’opera delle Banche di Credito Cooperativo e della Casse Rurali.

In occasione di una delle audizioni summenzionate, pertanto, Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, dotata della rappresentanza associativa di sistema a livello nazionale) ha dunque avuto modo di esporre il proprio punto di vista in proposito.

Nel cahier de doléance ha così trovato spazio il fatto che le BCC siano ad oggi ritenute – tanto a livello normativo italiano quanto a quello UE – intermediari “significant”; il che comporta, quale conseguenza, che esse siano oggetto di una vigilanza piuttosto penetrante (a dispetto della natura e degli obiettivi cooperativi loro propri).

Volendo semplificare un ragionamento essenzialmente tecnico (e, dunque, di per sè complesso), si potrebbe scrivere che il settore del credito cooperativo domanda a gran voce una maggiore attenzione (in nome del rispetto di un criterio di proporzionalità) alle effettive dimensioni delle realtà che ne fanno parte; nonché la possibilità di fruire di previsioni normative adeguate a queste ultime e, pertanto, maggiormente funzionali.

Il nodo cruciale, in tal senso, è rappresentato dal fatto che ciascheduna delle singole BCC appartenenti ai Gruppi Bancari Cooperativi di maggiori dimensioni, proprio in quanto facente parte di un gruppo nel suo complesso “significant”, venga automaticamente consideratatale anche a livello individuale.

Del resto, questa è la naturale conseguenza dell’attuazione dell’art. 40 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16.4.2014; alla luce del quale “(…) ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti a un gruppo vigilato è considerato come soggetto vigilato significativo quando ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) il gruppo vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti soddisfa il criterio delle dimensioni, il criterio dell’importanza economica o il criterio delle attività transfrontaliere; b)  uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato soddisfa il criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta; c)  uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante (…)”.

Ad oggi, il principale Gruppo Bancario Cooperativo in Italia risulta essere il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (del quale è capogruppoICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo); dal 2014 classificato, per l’appunto, quale “significant”.

Segue il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca; anch’esso qualificato “significant”.

Entrambi risultano assoggettati alla vigilanza targata Banca Centrale Europea.

E’ chiaro che l’assunzione, a livello eurounitario, di previsioni differenti rispetto a quelle attualmente vigenti (nel senso meglio chiarito nelle righe che precedono) potrebbe giovare – in conclusione- all’intero comparto creditizio cooperativo.

Non resta dunque che monitorare, in proposito, gli sviluppi futuri e gli scenari che ne deriveranno; con la consapevolezza del ruolo pregnante che questi ultimi potrebbero giocare nella rincorsa (e, si spera, nel raggiungimento) di quell’agognata “R” di “Ripresa”.

Avv. Giovanna Bratti

Avv. Davide Torcello

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